Dall’anno 2001 il codice di procedura penale ha equiparato il ruolo dell’accusa a quello della difesa consentendo anche a questa di effettuare tutte quelle indagini volte a reperire elementi di prove utili in sede di dibattimento che verranno considerati alla pari con quelli forniti dall’accusa pertanto il ruolo dell’investigatore privato e quindi dell’attività investigativa dell’agenzia AR investigazioni può essere determinante nell’eventuale processo penale.
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Qui di seguito gli artt. del Codice di procedura Penale che riguardano l’argomento:
Parte seconda – Libro quinto – Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo I – Disposizioni generali
Art. 327-bis.
Attività investigativa del difensore.
1. Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.
2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.