L’immagine commerciale di una azienda viene rappresentata da segni distintivi denominati marchi di fabbrica e brevetti industriali e sono una delle componenti più importanti di una azienda e i tre reati fondamentali in materia di marchi sono:
– Contraffazione del marchio ex art. 473, c.p.
– Commercio di prodotti con marchio contraffatto ex art. 474, c.p.
– Commercio di prodotti con marchio mendace ex art. 517, c.p.
Infine, secondo l’art. 514 del codice penale, viene previsto il reato che punisce chiunque, ponendo in vendita o comunque mettendo in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati cagiona un nocumento all’industria nazionale.
La tutela di un prodotto industriale o di un marchio è diventata una peculiarità molto importante nel contesto di una concorrenza sempre più aggressiva e mondiale, infatti tutelare i propri marchi di fabbrica è tutelare la propria storia commerciale e la tempestiva registrazione di marchi e brevetti non risolve i problemi inerenti la contraffazione.
L’attività investigativa è rivolta all’acquisizione di elementi probatori su contraffazioni e violazioni di marchi e brevetti.
L’agenzia investigativa AR investigazioni su incarico dell’azienda effettua un accurato monitoraggio dei mercati e accerta se vi sia una effettiva violazione del marchio o del brevetto e, nel caso di violazione, acquisisce le prove da produrre in sede legale.
Per informazioni e consulenze:
AR investigazioni Via D’Azeglio 29 Pisa tel. 335.84.00.592
Qui di seguito gli artt. del Codice Penale che riguardano l’argomento:
Libro Secondo – Dei delitti In particolare
Capo II – Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento
Art. 473.
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali.
Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.
Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Art. 474.
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall’articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.
Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.