Sono investigazioni complesse e spinose in quanto riguardano i figli minorenni e sono mirate ad acquisire prove documentali al fine di dimostrare e quindi documentare le problematiche relative a chi è giusto affidare il minore, gli eventuali comportamenti scorretti del genitore a cui è stato affidato il minore, il non adempimento dei doveri che comunque competono ad ambedue i genitori e molte volte a modificare le decisioni di un giudice nell’ambito di una sentenza di separazione.
L’attività dell’agenzia investigativa AR investigazioni è quella di raccoglire tutti quegli elementi che possono poi determinare le prove documentali necessarie e di agire comunque con discrezione e riservatezza considerando il coinvolgimento di minori.
Importante è una sentenza della Corte di cassazione (sentenza n. 430 depositata il 16 gennaio 2012) nella quale la Corte stessa ha stabilito che in tema di disconoscimento della paternità, né il padre naturale, né i suoi eredi sono legittimati passivi nel giudizio di disconoscimento della paternità. Pertanto la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento è opponibile nei loro confronti anche se non hanno preso parte al giudizio anche se tale sentenza si riverbera sulla sentenza di riconocimento dell apaternità. Come ha infatti evidenziato la Suprema Corte, la pronuncia di disconoscimento della paternità, è una sentenza costitutiva, in base a quanto disposto dall’art. 235 c.c. e assume autorità di cosa giudicata erga omnes essendo riferita ad uno status personale. Tale decisione è quindi opponibile verso tali soggetti, anche se non hanno preso parte al giudizio. “La paternità legittima – spiega la Corte – non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale, il quale, allorché deduca che l’esito positivo dell’azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull’azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti si limita in realtà a far valere un pregiudizio di mero fatto, tanto da non poter agire contro la sentenza di disconoscimento neppure con l’opposizione di terzo, atteso che il rimedio contemplato dall’articolo 404 Cpc, presuppone in capo all’opponente un diritto autonomo la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata”.
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